Prot.n. 7099                                                                        Oristano 24 Luglio 2007

 

IL DIRETTORE COORDINATORE

 

VISTO        IL  C.C.N.I. sottoscritto in data  06 Giugno 2007 concernente le                       utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie  del personale docente,                    educativo, e ATA per l’anno scolastico  2007/08;

VISTO        il proprio decreto Prot.n.7025 del 20.07.2007 con la quale sono state pubblicate le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali per la scuola primaria per l’Anno Scolastico 2007/08;

VISTA         la domanda di assegnazione provvisoria provinciale della docente di scuola primaria PEDDIS CRISTIANA (03/06/1966 Or) intesa ad ottenere l’assegnazione provvisoria su posto comune o di sostegno presso l’Istituto Comprensivo di Arborea;

CONSIDERATO  che in fase successiva alla pubblicazione dei movimenti in organico di fatto si è verificata un disponibilità su posto comune presso l’Istituto Comprensivo di Arborea;

CONSIDERATO altresì che nella graduatoria degli aspiranti all’assegnazione provvisorie provinciale per posti di scuola primaria per l’A.S. 2007/2008 l’insegnante in questione risulta collocata nella posizione n.1 con punti 28;

D E C R E T A

 

La docente di scuola primaria PEDDIS CRISTIANA (03/06/1966 OR) viene assegnata in assegnazione provvisoria provinciale su posto  comune presso l’Istituto Comprensivo di Arborea.

         Il Dirigente Scolastico interessato comunicherà a questo ufficio l’avvenuta assunzione in servizio nella nuova sede assegnata all’ insegnante.

         Avverso il presente provvedimento l’ interessata potrà esprimere il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.130 del CCNL scuola  sottoscritto in data 24.07.2003; la richiesta di conciliazione dovrà essere presentata presso l’Ufficio per il contenzioso dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano- Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.

In alternativa l’ interessata potrà  esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt.65 e seguenti del D.Lvo n.165/01 presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.

In caso di mancato accordo, l’ interessata potrà chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all’Art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.Lvo n. 165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell’amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi  all’Arbitro ed al Giudice Ordinario.

 

 

                                                                                              IL DIRETTORE COORDINATORE

                                                                 -Dr. Vincenzo Tortorella-    

 

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